FAIB - Sintesi delle principali disposizioni riguardanti gli esercenti impianti di distribuzione carburante - depositi

 Con la presente si invia, al fine di fornire una rappresentazione più

chiara e sintetica delle principali discipline introdotte afferenti la
sfera degli esercenti impianti di distribuzione carburante, un quadro
d'insieme delle stesse evidenziando in maniera sistemica i punti maggior
interesse:

     * Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori

 Al riguardo l'Agenzia delle Entrate (d'intesa con l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli) ha emanato in data 22 aprile 2020 il
Provvedimento n. 171426/2020 (_Com. Uff. Trib. del 22/04/2020_), recante
"_Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive
modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo
5 agosto 2015 n. 127._"

Con il provvedimento vengono di fatto prorogati i termini di avvio
dell'adempimento in oggetto, differenziati in relazione all'ammontare
della benzina e gasolio erogati nel 2018 per singolo impianto.

In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei corrispettivi è obbligatoria:

     * a partire dal 1° settembre 2020 per gli esercenti impianti di
distribuzione carburante che, nel 2018, hanno erogato complessivamente
benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per
motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;

 ·         a partire dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti
che non rientrano nel precedente punto.

 Resta inalterata la previsione sulla "frequenza di trasmissione" dei
corrispettivi in argomento:  

     * per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con
cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento;
    * per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con
cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di
riferimento.

     * Documento di Accompagnamento Semplificato elettronico (c.d. "e-DAS")

Secondo quanto stabilito all'art. 130, comma 1, lett. d) del D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio"), viene prorogato al 30 settembre 2020  il
termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema
informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica,
del documento (c.d. e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale
della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad
accisa;

     * Sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli
lubrificanti e di altri specifici prodotti

 Secondo quanto stabilito all'art. 130, comma 1, lett. b) del D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio"), viene differita al 1 ottobre 2020
l'introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale
degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un
altro Stato Membro, con la scorta di un codice amministrativo di
riscontro emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia e annotato
sulla documentazione di trasporto;

     * Sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della
movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d.
"INFOIL")

Secondo quanto stabilito all'art. 130, comma 1, lett. c) del D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio"), viene rinviata al 31 dicembre 2020
l'introduzione dell'obbligo di installazione di un sistema
informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione
della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. "INFOIL") presso
i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;

     * Obbligo di denuncia all'Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti
stoccati da parte dei titolari di depositi privati di prodotti
energetici

 Secondo quanto stabilito all'art. 130, comma 1, lett. a) del D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio") viene differita al 1 gennaio 2021
l'efficacia dell'obbligo di denuncia all'Agenzia e di contabilizzazione
dei prodotti stoccati da parte dei titolari di depositi privati di
prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc,
unificando di fatto il termine a quello già previsto per il medesimo
obbligo relativamente ai titolari di impianti di distribuzione privati
aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.;

Considerato il particolare periodo di incertezza e di importanti
modifiche normative e certi, come sempre, della Vostra professionalità
e disponibilità, si consiglia il necessario supporto alle imprese
associate.

Restando a disposizione per ogni qualsiasi ulteriore chiarimento in
materia, 

Vi porgiamo cordiali saluti.
FAIB CAMPANIA 
PRES. PEPPE BARRETTA 





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