Cari amici,
a seguito di numerose sollecitazioni, ritorniamo sul tema della memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi per ribadire che, come sapete, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con
l’Agenzia delle Dogane, e su pressioni delle federazioni dei gestori, con il provvedimento del 22 aprile us n
171426 ha emanato provvedimenti di “Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e
successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.”
Come più volte ricordato, da ultimo con la comunicazione dei rappresentanti dell’ufficio.
Presidenza nazionale Faib del
23 luglio us, riportato sul nostro sito www.faib.it, e poi ancora con nota circolare del 22 settembre us, con il
provvedimento i termini di avvio dell’adempimento in oggetto, vengono differenziati in relazione
all’ammontare della benzina e gasolio erogati nel 2018 per singolo impianto.
Ad oggi non sono intervenute novità e pertanto, la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria:
• dal 1° settembre 2020 per gli esercenti impianti di distribuzione carburante che, nel 2018, hanno
erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per
motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
• a partire dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti che non rientrano nel precedente punto.
Resta inalterata la previsione sulla "frequenza di trasmissione" dei corrispettivi in argomento:
• per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, entro l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
• per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, entro l’ultimo
giorno del mese successivo al mese di riferimento.
Con la presente da un lato si invitano le strutture territoriali Faib ad attivarsi per prestare- con i
nostri uffici fiscali- assistenza agli associati e dall’altro a segnalare problematiche e ritardi, come alcune
segnalazioni già evidenziano, delle Agenzie territoriali delle Dogane in materia di memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi dei dati derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori. In questo senso non rientra nell’obbligo l’invio dei corrispettivi
per GPL e\o METANO, oli lubrificanti e Ad blue.
Sul tema dell’e-das, il documento di accompagnamento semplificato elettronico, come
ricordato dai colleghi del tributario nella nota citata del 22 settembre us, con l’art 130 del DL 34/2020 è
stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzo del documento
informatizzato e-das emesso a scorta del trasferimento di benzina e gasolio. Questo obbligo scatta per tutti
i passaggi a monte della filiera, dalle raffinerie ai depositi fiscali fino alla consegna sugli impianti altamente
automatizzati, i cosiddetti Ghost. Per i gestori con contratto di affido gratuito delle attrezzatture e contratto
di esclusiva non vi sono novità, essendo mantenuta la consegna del Das cartaceo. L’invio di pec non
sostituisce il Das cartaceo che deve scortare la merce in consegna.
Sempre in riferimento alle sollecitazioni giunte di difficoltà operative dei nostri associati a
procedere con la nuova disposizione (procedure di accreditamento, modulistica…) segnaliamo l’opportunità
per le nostre sedi di offrire un servizio qualificato alla categoria ed evitare ulteriori costi ed aggravi che
intermediari terzi in questo momento stanno proponendo.
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